CONSIGLIO DI STATO – Modalità di accesso alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale: il Collegio ha sancito che la ricostruzione della normativa statale, fatta propria dal primo giudice, evidenzia, in effetti, un ruolo di centralità e responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione in capo al medico; cosicché non è stato ritenuto lesivo delle competenze professionali del fisioterapista che le delibere impugnate abbiano previsto che l’accesso alle prestazioni riabilitative erogate dal S.S.N. avvenga sotto il controllo di un medico fisiatra, non solo per il profilo della individuazione della terapia, ma anche della sua esecuzione. Tuttavia, in coerenza col sistema normativo nazionale, l’autonomia del fisioterapista si può esplicare solo nel presupposto dell’esistenza e delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa, così come legittimamente disposto dalla Regione Veneto. Dall’insieme delle disposizioni riportate, appare chiaro come occorra preliminarmente una “presa in carico clinica” del soggetto e che responsabile del progetto riabilitativo sia il “medico specialista” anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro d’équipe. I programmi riabilitativi non rappresentano altro che ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente promananti anch’essi dall’équipe, sotto la guida del medico, e con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista (sentenza nr. 1890/13).
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