CONSIGLIO DI STATO –Inammissibilità dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego col SSN in via di mero “fatto”, essendo imperative le norme che prescrivono l’osservanza di specifiche regole formali per l’assunzione dei pubblici impiegati. In un passaggio chiave della sentenza si rileva che “la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego, giacché, in ragione della complessità del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come l’inserimento funzionale nell’organizzazione dell’ente, l’osservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo; senza contare che, se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino, senza che ciò, di per sé, non consenta di negare ai rapporti in parola la natura non subordinata” (sentenza nr. 6155/12).
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