Il Consiglio di Stato ha affermato che alla luce della ratio che ispira la normativa di riferimento (art. 12, comma 1, e comma 4 del D.M. 7 marzo 2006) lo svolgimento di libera attività professionale, espressamente ammesso per i medici in formazione a tempo parziale, non è astrattamente in grado di pregiudicare il raggiungimento di un livello qualitativo della formazione, equivalente a quello conseguibile mediante il corso a tempo pieno, che pure è richiesto per il corso di formazione a tempo parziale, rivelandosi, dunque, eccessiva e in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità la scelta, fatta propria, nel caso di specie, dall’Amministrazione regionale nel bando impugnato in prime cure, di vietare in modo assoluto tale possibilità ai medici che frequentino il corso a tempo pieno e di sanzionare con l’espulsione dal percorso formativo il medico che abbia svolto tale attività.
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