Il Consiglio di Stato ha affermato che l’assenza della previa valutazione di legittimità dei provvedimenti sanzionatori, disposti dall’Ordine dei medici, da parte del giudice speciale avente giurisdizione (CCEPS – Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie), dal cui esclusivo sindacato discende l’accertamento della spettanza (o meno) del bene della vita connesso all’interesse legittimo che si assume leso, rende inammissibile il ricorso al giudice amministrativo volto alla condanna dell’Amministrazione a risarcire il danno.
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (sentenza 9 luglio 2014, n. 193) ha chiarito che “la Commissione centrale esercita funzioni di giurisdizione speciale” (art. 15, comma 3-bis, del DL n. 158 del 2012), in virtù di una qualificazione pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, 7 agosto 1998, n. 7753) e, svolgendo un’attività di natura giurisdizionale, avverso le decisioni pronunciate dalla stessa è ammesso ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost.. Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola, quindi, in una prima fase, svolta davanti all’ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell’atto che la definisce, alla stessa segue un’ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un “giudice” ed ha natura giurisdizionale”.