Il Consiglio di Stato ha affermato che contrariamente alle valutazioni dello psicologo privato, i certificati e le valutazioni redatti da medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sono considerati atti pubblici, in quanto il medico agisce come pubblico ufficiale. Questi atti hanno fede privilegiata fino a querela di falso, invece la valutazione dello psicologo privato è una scrittura privata, priva di fede privilegiata, e quindi liberamente valutabile dal giudice come semplice elemento indiziario. Anche se lo psicologo è iscritto all’albo e abilitato alla diagnosi psicologica, se opera in regime libero-professionale e non è accreditato presso il servizio sanitario nazionale, si differenzia comunque dal medico ospedaliero o la cui attività provenga pur sempre da un organismo pubblica. Di conseguenza, i suoi atti non hanno valore di certificazione amministrativa né di atto pubblico. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tali certificazioni hanno valore solo indiziario, e non sono sufficienti da sole a provare un fatto se non supportate da documentazione clinica o da una perizia medico-legale (Cass. civ., sez. III, ord. 8356/2023). Una valutazione psicologica privata può avere valore clinico e supportare una riflessione personale o professionale, ma non ha lo stesso peso giuridico di una valutazione redatta da un medico pubblico o da un ente accreditato.
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