Consiglio di Stato sentenza 28 giugno 2021, n. 4900 – Livelli essenziali di assistenza -Il Consiglio di Stato ha stabilito che la determinazione delle tipologie di assistenza e dei servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal piano sanitario nazionale, costituisce una fase della individuazione in via non legislativa dei LEA e, quindi, non appare giustificabile una diversità di partecipazione delle Regioni nel relativo procedimento di specificazione. La Regione, infatti, deve garantire ragionevolmente il medesimo trattamento a tutti i soggetti che versino nella stessa sostanziale situazione di bisogno, a tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale diritto dell’individuo e interesse della collettività, o di altri costituzionalmente rilevanti, e in applicazione, comunque, del superiore principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Pertanto, l’Amministrazione non può ignorare una domanda di prestazione sanitaria che si faccia portatrice di interessi sostanziali parimenti bisognosi di risposta, poiché verrebbe meno, altrimenti, al fondamentale ed imprescindibile compito di garantire i livelli essenziali di assistenza o, comunque, l’effettività di un diritto complesso come quello alla salute nel suo nucleo irriducibile, pur in un quadro di risorse finanziarie limitate.