Consulenze tecniche d’ufficio e fatturazione elettronica. L’Agenzia dell’Entrate con Risoluzione n.88/E del 19 ottobre 2015 ha affermato che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell’azienda sanitaria, qualora effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato all’apertura della partita IVA né all’emissione di fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate richiama poi quanto già chiarito in precedenti documenti di prassi (Risoluzione n. 42/E del 2007) ossia che per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati a espletare consulenze medico-legali a titolo personale al di fuori dell’attività intramuraria, occorre distinguere l’ipotesi in cui le prestazioni siano rese all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale da quella in cui tali prestazioni siano rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili. Nella prima ipotesi (giudizio penale), l’attività di consulenza prestata costituisce esercizio di pubblica funzione e, in base all’art. 50, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), non è di per sé idonea a configurare il presupposto soggettivo ai fini Iva, in quanto può essere ricondotta all’esercizio di attività professionali o all’esercizio d’impresa solo se posta in essere da un soggetto che svolge altre attività di lavoro autonomo o d’impresa. Eventualità nella quale l’attività di consulenza tecnica d’ufficio, assumendo rilievo ai fini Iva, sarebbe da assoggettare a imposta e da documentare con fattura elettronica. Quanto alla seconda ipotesi (prestazioni rese nell’ambito di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili), l’Agenzia delle Entrate osserva che, se la consulenza è svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR). Ne consegue l’applicabilità della disciplina prevista per i redditi di natura professionale (art. 54 del TUIR), che implica, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, non solo il necessario possesso (o apertura) della partita IVA, ma anche l’obbligo della fatturazione elettronica quando chi eroga i compensi è una pubblica amministrazione.
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