Contributo ENPAM

Cassazione Civile Sent. n. 2005/17 – Contributo ENPAM – Società di Capitali – La Corte di Cassazione ha affermato che  il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, l. n. 243/04, dovuto dalle società di capitali deve essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalle società attraverso l’attività dei medici e degli odontoiatri operanti presso di loro in regime libero professionale, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai menzionati professionisti.

FATTO E DIRITTO: Il Tribunale di Roma in accoglimento della domanda proposta dall’Istituto Medico Polispecialistico (Omissis) s.r.l. e ventiquattro società litisconsorti nei confronti della Fondazione ENPAM, dichiarava che il contributo dovuto dalla parti ricorrenti ai sensi dell’art. 1, comma 39, L.143 del 2004 doveva essere commisurato alla parte di fatturato delle società destinato a remunerare la prestazione di lavoro dei medici ed odontoiatrici vincolati alle società da rapporti di lavoro autonomo. Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma che rimarcava come, ai fini della individuazione della base imponibile, l’unica interpretazione idonea a fugare ogni dubbio di costituzionalità della normativa, fosse quella accreditata dal giudice di prima istanza, in quanto la lettura della norma proposta dall’ente previdenziale avrebbe comportato una ricaduta dell’imposizione contributiva anche su prestazioni rese da personale di diversa estrazione professionale rispetto a quello del medico, nonché su margini di guadagno non strettamente collegati alle prestazioni sanitarie. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Fondazione ENAPAM.  La Corte di Cassazione ha affermato che il contributo deve essere calcolato sulla base del fatturato prodotto dalla società attraverso l’attività dei medici e degli odontoiatri operanti presso di loro in regime libero professionale, e non invece sulla base dei compensi corrisposti ai menzionati professionisti. In definitiva , in linea di continuità con precedenti decisioni di questa Corte, il ricorso dell’ENPAM merita di essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice d’appello designato in dispositivo perché riesamini la controversia alla luce del seguente principio di diritto: “Il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex d.p.r. nn. 119 e 120 del 23 marzo 1998, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.