Con la sentenza 19 ottobre 2023, n. 186 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’ art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’ art. 4-ter, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale che svolge a qualsiasi titolo (specie per gli amministrativi) la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, poiché l’adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) non è irragionevole e sproporzionata. Inoltre, la Corte ha affermato che la scelta per categorie effettuata in base all’appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell’attività professionale è compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. e ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate (in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile) costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all’emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale.
È ritenuto, pertanto, legittimo l’obbligo vaccinale per gli amministrativi delle strutture sanitarie, anche se in lavoro agile, poiché esso rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che assume carattere variabile nel tempo potendo atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e potendo contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.