Corte Costituzionale sentenza n. 87/2021 – Responsabilità medica

La Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, nella parte in cui escludono che il giudice possa addebitare, totalmente o parzialmente, a una parte diversa da quella ricorrente, il costo, comprensivo di compensi ed esborsi, dell’attività del collegio nominato per lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di cui agli artt. 696-bis c.p.c. e 8 della legge n. 24 del 2017, che ha reso tale procedimento condizione di procedibilità della domanda, poiché, in assenza di un accordo tra le parti, il giudice non avrebbe un criterio per regolare tali esborsi come spese processuali, mancando in questa fase una vera e propria soccombenza, a prescindere dalle conclusioni dell’elaborato peritale. Ne consegue che il differimento della regolamentazione delle spese processuali, comprensive delle spese della CTU, all’esito del giudizio di merito avente ad oggetto la pretesa risarcitoria è giustificato, non costituendo un ostacolo volto a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale.

 

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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