CORTE DEI CONTI – SEZ. ABRUZZO – Prescrizione del danno erariale degli specializzandi per inerzia della amministrazione – La dott. ——-, nella sua qualità di medico titolare di borsa di studio in quanto frequentatrice, tra il 2003 e il 2006, del corso di formazione specifica in medicina generale, è stata chiamata in giudizio dalla Procura Regionale per il risarcimento in favore della regione Abruzzo di un danno patrimoniale di euro 29.000,80 (pari all’importo lordo della borsa di studio percepita), oltre interessi e rivalutazione. Ritiene infatti il Pubblico Ministero che la convenuta abbia violato il regime di incompatibilità tassativamente previsto per i beneficiari della borsa di studio in parola, avendo instaurato durante la frequenza del corso un rapporto di lavoro continuativo con una clinica convenzionata (come rilevato dalla Guardia di Finanza in occasione di specifici controlli), e che pertanto debba restituire la borsa di studio indebitamente ricevuta. La corte dei Conti ha sancito che “in definitiva, l’inerzia dell’amministrazione nel procedere a ogni forma di cautela o di controllo (salva, da ultimo, l’operazione della Guardia di Finanza) non può ricadere, a distanza di oltre cinque anni, sugli specializzandi i quali, pur versando in situazione di incompatibilità, non abbiano posto in essere nessuna azione od omissione deliberatamente finalizzata a celare l’incompatibilità stessa” (sentenza nr. 375/12).
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