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Corte dei Conti: Attività intramuraria in carenza di atto formale di autorizzazione

CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Calabria) – Attività intramuraria in carenza di atto formale di autorizzazione: eventuale dolo contrattuale ex. art. 1225 c.c. La Procura Regionale presso la Corte dei Conti contesta ad un dirigente medico la produzione di un danno erariale consistente nell’indebita percezione dell’indennità di esclusività e delle retribuzioni di posizione e di risultato per avere esercitato negli anni dal 2004 al 2009 l’attività intramuraria in carenza di autorizzazione, come tale sostanzialmente equiparabile all’attività extraprofessionale incompatibile con il rapporto di lavoro esclusivo ed i correlati benefici economici . La Corte dei Conti ha accolto l’eccezione di prescrizione tenuto conto che l’invito a dedurre è stato notificato il 15 luglio 2011 non ravvisandosi nella fattispecie un’ipotesi di occultamento doloso del danno che legittimerebbe lo slittamento del dies a quo alla data in cui si è verificata una conoscenza affidabile concreta ed oggettiva dell’evento di danno . Ad integrare tale fattispecie, secondo univoca giurisprudenza, non è sufficiente una connotazione dolosa della condotta ma è necessario un quid pluris consistente in un‘attività fraudolenta soggettivamente diretta ed oggettivamente idonea ad occultare il danno ( in terminis di questa Sezione n 533/2011, n. 239/2012;. Cass. ord. n. 2030/2010). Orbene nella vicenda per cui è causa non vi è traccia di un occultamento doloso, è vi è, al contrario la prova non solo della conoscibilità obiettiva ex art 2935 c.c. ma anche della conoscenza effettiva da parte dell’Amministrazione presunta danneggiata dell’attività intramuraria per avere il convenuto chiesto (anche se non ottenuto) l’autorizzazione, utilizzato i bollettari aziendali versando il riscosso alla tesoreria dell’Azienda che ha poi effettuato il conguaglio. La ragione per cui vanno esclusi sia la colpa grave che il dolo va ricercata nell’esistenza di comportamenti e situazioni facenti capo all’Amministrazione di appartenenza che del tutto legittimamente hanno ingenerato nel sanitario il convincimento della correttezza del suo operato . In particolare la Corte dei Conti evidenzia che “nonostante la mancanza del rilascio della prevista autorizzazione dal predetto direttore sanitario, a richiesta del medico gli veniva rilasciato il bollettario aziendale che consentiva a quest’ultimo di considerare arbitrariamente ed erroneamente, implicitamente ottenuta la predetta autorizzazione” (sentenza nr. 122/13).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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