CORTE DEI CONTI (Sez. III Appello) – Lavori di ripristino della funzionalità delle sale operatorie di un Ospedale: ne risponde anche il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria – 1. Con la sentenza impugnata, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, condannava il dott. —– (Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale RM/E dal 10 novembre 2000 al 15 agosto 2005), la dott.ssa ——– (Direttore Amministrativo della predetta ASL dal 27 dicembre 2000 e 4 settembre 2005), l’ing. ——- (Direttore dei lavori svolti nelle sale operatorie dell’Ospedale Santo Spirito in occasione del Giubileo 2000), i sigg. ——, —— e ——(quali membri della Commissione di collaudo dei predetti lavori) e l’arch. —— (Direttore del Dipartimento tecnico della ASL RM/E) al risarcimento del danno – in favore della predetta Azienda – di complessivi euro 229.260,47, comprensivi di rivalutazione monetaria da ripartirsi in parti uguali (pari a 32.751,50 cadauno), oltre spese di giudizio. La vicenda – riguardante i lavori di ripristino della funzionalità delle sale operatorie del blocco situato al IV° livello dell’Ospedale ——— in Roma. Con riferimento alla posizione dei direttori —– e —–, il Collegio imputava loro una condotta gravemente colposa per non aver assunto, pur risultando destinatari di varie missive che denunciavano gli inconvenienti alle sale operatorie di cui è causa, le dovute iniziative ai fini della azionabilità tempestiva dei numerosi difetti occulti via via emergenti e di quelli immediatamente riscontrati e direttamente imputabili, secondo il codice civile, al direttore dei lavori. A seguito degli appelli proposti la Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello definitivamente pronunciando rileva che “é, infatti, poco credibile che essi non conoscessero gli inconvenienti e le disfunzioni del blocco operatorio verificatisi e denunciati per tutto il periodo intercorrente dall’assunzione dell’incarico (novembre -dicembre 2000) fino al giugno 2004 quando ebbero a verificarsi, come ammesso dai medesimi, “le prime gravi infiltrazioni d’acqua all’interno di alcuni locali”.
Se, effettivamente, le comunicazioni e le segnalazioni di carenze strutturali e di malfunzionamento del blocco operatorio erano normalmente (e/o prevalentemente) indirizzate al Capo ufficio tecnico, è verosimile ritenere che i vertici della ASL ne fossero, comunque, a conoscenza, nell’esercizio delle rispettive competenze e nell’ambito delle funzioni di controllo e di indirizzo loro spettanti, specie avuto riguardo alle gravi disfunzioni delle sale operatorie e alle problematicità derivate dall’integrale ristrutturazione del nosocomio. Per questi motivi la Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello pur rideterminando l’importo di danno loro addebitato ha confermato la pronuncia di condanna (sentenza nr. 648/13).
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.