CORTE DEI CONTI – Sez. Giur. Liguria – Dirigenti medici ASL: falsa attestazione a mezzo timbratura elettronica della presenza in servizio. Danno all’immagine della P.A. e danno “patrimoniale” per indebita percezione di emolumenti e “da disservizio”. Anche il “medico convenzionato” è incardinato nella P.A. al pari del medico dipendente; ai medici convenzionati si applica l’art. 55- quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (introdotto dall’art. 69, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all’art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15), rubricato “False attestazioni o certificazioni”, disposizione che, tra l’altro, prevede espressamente il risarcimento del danno all’immagine subito dall’amministrazione, svincolato dalla pregiudiziale penale. Di conseguenza, la natura di tale rapporto rende completamente sovrapponibile la categoria dei medici convenzionati c.d. interni ai medici dipendenti, tranne che per la fonte del rapporto di lavoro, e comporta certamente l’applicabilità di una disposizione – l’art. 55-quinquies -, che è diretta a scoraggiare comportamenti fraudolenti da parte dei titolari di una remunerazione pubblica tenuti ad osservare un orario di lavoro, la cui effettuazione è certificata da sistemi di rilevazione automatica (sentenza nr. 72-14).
FATTO: In qualità di Dirigente medico dell’Azienda Sanitaria, assegnato in regime convenzionato al Dipartimento di Emergenza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di —- con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella ripetuta falsa attestazione a mezzo timbratura elettronica della presenza in servizio, ovvero ricorrendo alla cd. postuma “timbratura manuale” ….induceva in errore l’A.S.L. 4 Chiavarese sull’effettiva quantificazione del servizio prestato…… con tali condotte si procurava l’ingiusto profitto corrispondente alle retribuzioni corrisposte e non spettanti, con corrispondente danno della ASL nelle seguenti giornate: il 2,3, e 7 gennaio 2012; il 4, 5, 26 e 29 febbraio 2012; il 3 marzo 2012; il 18 e 24 aprile 2012; il 2, 10, 15 maggio 2012; il 9, 13, 24, 26 giugno 2012; il 5, 6, 14, 19, 21 luglio 2012; il 25, 29 agosto 2012; il 2, 20, 25 e 28 settembre; il 4, 11, 12, 23, 25, 28, 30 ottobre 2012; l’8, 15, 19, 22, 24, 25, 29 e 30 novembre 2012 e il 6 dicembre 2012”. In totale il numero di ore falsamente dichiarate dal medico nei giorni suindicati è stato accertato dai N.A.S. essere pari a n. 229,15, totalizzate nell’anno 2012.Il danno patrimoniale da prestazioni lavorative retribuite, ma non realmente svolte, sulla base della retribuzione oraria fornita dall’Azienda sanitaria, è risultato pari ad euro 8.116,49 (229,15 x 35,42), oltre alla rivalutazione.
DIRITTO: La Corte dei Conti ha affermato che non può dunque revocarsi in dubbio che il sanitario, nell’assentarsi arbitrariamente dal lavoro, abbia violato il fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione, cagionando alle pubbliche finanze un danno pari ai compensi da questa indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente prestazione lavorativa.
L’illecita condotta dello stesso risulta certamente caratterizzata dall’elemento soggettivo del dolo, atteso che l’abitualità con cui lo stesso si allontanava dal proprio posto di lavoro presso il Pronto Soccorso per svolgere attività di carattere privato – spesso rappresentate dalla partecipazione a partite di calcio – ritornando dopo il loro espletamento all’Ospedale per timbrare il cartellino d’uscita, non può non presupporre la piena consapevolezza e volontà di violare i propri doveri d’ufficio. Parimenti priva di fondamento è la dedotta inapplicabilità ad un medico convenzionato, quale è il dott. —-, dell’art. 55 –quinquies del D.Lgs. 165/01, atteso che tale disposizione fa riferimento ai soli “dipendenti”. Di conseguenza, la natura di tale rapporto rende completamente sovrapponibile la categoria dei medici convenzionati c.d. interni ai medici dipendenti, tranne che per la fonte del rapporto di lavoro, e comporta certamente l’applicabilità di una disposizione – l’art. 55-quinquies -, che è diretta a scoraggiare comportamenti fraudolenti da parte dei titolari di una remunerazione pubblica tenuti ad osservare un orario di lavoro, la cui effettuazione è certificata da sistemi di rilevazione automatica.