CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Liguria) – L’attività libero-professionale è incompatibile con la frequenza a tempo pieno del corso di formazione professionale in medicina generale. Fatto: Con atto di citazione depositato in data 24 aprile 2013 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. —– per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. —— della somma di euro 31.909,68 o, in subordine, di euro 26.059,55, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno inferto alla predetta Azienda sanitaria in conseguenza dello svolgimento di attività libero-professionale incompatibile con la fruizione di borsa di studio connessa alla frequenza del corso di formazione in medicina generale negli anni 2003/2006.
Diritto: l’attività libero-professionale é incompatibile con la frequenza a tempo pieno del corso di formazione professionale in medicina generale, in quanto l’ art. 24, comma 3, del Decreto legislativo 17/08/1999, n. 368, come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, statuisce che “La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno”. Solo eccezionalmente, ai sensi dall’art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”. L’avvenuta violazione del regime delle incompatibilità rende dunque illecita e fonte di danno erariale la percezione della borsa di studio e fa sorgere in capo al percettore l’obbligo della sua restituzione (sentenza nr. 208/13)
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