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Corte dei Conti Liguria Sent. n. 98/16 – Violazione del principio dell’appropriatezza prescrittiva

Corte dei Conti Liguria Sent. n. 98/16 – Violazione del principio dell’appropriatezza prescrittiva – La Corte dei Conti Liguria ha condannato un medico di medicina generale in convenzione con il S.S.N al risarcimento del danno a favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese” nella misura di € 15.640,00 per comportamenti prescrittivi ritenuti dalla Procura illegittimi. La Corte dei Conti ha rilevato che appare evidente la colpa grave del medico che è venuto meno agli obblighi giuridicamente prescritti di concorrere ad assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda e di ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili.

FATTO E DIRITTO: Con nota pervenuta in data 14 gennaio 2014, l’A.S.L. n. 1 Imperiese inviava alla Procura contabile documentazione acquisita nel corso dello svolgimento dei controlli effettuati dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) concernenti anomalie nelle prescrizioni di farmaci effettuate negli anni 2008-2012 dal dott. C. Giovanni, medico di medicina generale in convenzione con il S.S.N. In particolare, venivano nei confronti del medico mosse le seguenti contestazioni: –  elevato numero di assistiti trattati con determinate categorie di farmaci;-   elevato numero di ricette pro-capite (scostamento dalla media ASL compreso tra il 28% e il 24%); –  elevati quantitativi di farmaci per singolo assistito;-   elevata prescrizione di molecole costose;-   limitato utilizzo di farmaci non più coperti da brevetto;-   mancato rispetto delle note AIFA; mancato rispetto delle indicazioni terapeutiche previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco e riportate nella scheda tecnica. La questione verte sulla sussistenza nel caso di specie di un danno erariale derivante da comportamenti prescrittivi ritenuti dalla Procura illegittimi, posti in essere dal dottor C. con colpa grave, in violazione degli obblighi cui lo stesso era vincolato quale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Nella fattispecie in esame, al convenuto sono stati contestati comportamenti eterogenei, tutti ritenuti  irregolari e produttivi di danno, quali la non appropriatezza della prescrizione, l’utilizzo del principio attivo più costoso in commercio, l’impiego del farmaco al di fuori delle indicazioni di carattere tassativo previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio e dalle note AIFA, il superamento della posologia massima prevista dalla relativa scheda tecnica, prescrizioni una tantum di farmaci destinati esclusivamente alla cura di patologie croniche, l’impiego di farmaci in associazioni pericolose. La Corte dei Conti ha rilevato che appare evidente la colpa grave del medico che è venuto meno agli obblighi giuridicamente prescritti di concorrere ad assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda e di ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili. In conclusione, la domanda attrice di cui all’atto di citazione è accolta limitatamente all’importo di € 15.640,00 [importo dei farmaci non correttamente prescritti dal convenuto, per classi di appartenenza: 2.424,58+6.301,90+4.248,27+407,68+433,65+1.649,21+2.283,65+506,35 = 18.255,29 X 85,68% (percentuale indicata nel prospetto per la conversione dell’importo lordo della spesa in importo al netto da ticket e sconti) = 15.641,13, arrotondato a 15.640,00]. Il convenuto dott. Giovanni C. è, pertanto, condannato al risarcimento del danno a favore dell’A.S.L. n. 1 “Imperiese” nella misura di € 15.640,00, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sino alla data della presente sentenza e agli interessi legali dal deposito della stessa fino al pagamento).


Riproduzione riservata

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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