CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Lombardia) – Medici in formazione assolti: percezione di redditi di lavoro extra-borsa di studio. Ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è, unicamente, l’effettivo svolgimento del periodo di formazione (sentenza nr. 44/14).
FATTO: La Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 15 ottobre 2013 e due memorie integrative depositate, rispettivamente, la prima il 31-1-2014 e la seconda all’odierna udienza, ha chiamato in giudizio la dott.ssa —- per avere, “quale medico frequentante una scuola di specializzazione, percepito indebitamente contributi pubblici (borsa di studio) per euro 34.810,56 da parte dell’Azienda Ospedaliera “OSPEDALE FATEBENEFRATELLI OFTALMICO” di Milano in qualità, appunto, di ammessa alla frequenza dei corsi di formazione obbligatori di cui al D.Lgs n. 256/1991 (recante “Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale. La citazione specifica che le indagini della Guardia di Finanza, “effettuate nell’ambito di un più ampio intervento di controllo (c.d. progetto “Galeno”) finalizzato alla verifica della corretta destinazione delle erogazioni pubblicistiche di matrice comunitaria e, nella specie, aventi natura “retributiva” a fronte di una formazione “a tempo pieno” dell’iter formativo, hanno accertato che il soggetto in parola” ha percepito la borsa di studio “pur svolgendo, durante l’espletato corso di formazione, attività lavorative remunerate da terzi e ciò in palese violazione del principio di incompatibilità vigente in materia ed espressamente richiamato dal Regolamento del corso di formazione de quo nell’art. 6, rubricato ”Incompatibilità”, dove si prevede(va) espressamente che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero professionale e ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche e private (art. 24, comma 3, D.Lgs n. 368/1999)”. Ad avviso della Procura, che richiama varie norme, direttive comunitarie e circolari esplicative (cf: pagg. 2-5 della citazione), “la percezione di redditi di lavoro extra borsa da parte dei medici in formazione – per effetto dello svolgimento di attività lavorativa incompatibile con lo status di corsista – determina una “deviazione” dell’erogazione pubblica rispetto agli scopi “retributivi” cui la stessa risulta univocamente ex lege destinata”.
DIRITTO: Il Collegio mutando un precedente orientamento ha chiarito che nessuna norma prevede espressamente che “la borsa di studio deve costituire l’unica fonte di sostentamento economico del medico corsista (con l’eccezione delle uniche attività extra borsa consentite ex lege ai sensi dell’art. 19, comma 11, L. n. 448/2001)”. Ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è, unicamente, l’effettivo svolgimento del periodo di formazione. Tanto si ricava dal D.M. 11-9-2003 il quale, nel bandire il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, espressamente prevede all’art.13, comma due: “La corresponsione della borsa è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione”. Non sussiste, pertanto, alcuno “sviamento” o deviazione della pubblica erogazione dalle finalità previste dalla legge, come invece ritenuto dalla Procura, se, per l’appunto, la borsa è stata erogata – come in questo caso – perché la convenuta ha effettivamente svolto il periodo di formazione secondo modalità e tempi previsti per il corso di cui trattasi. Il fatto che la convenuta, secondo tesi attorea, abbia contravvenuto al divieto di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs n. 368/1999, più sopra richiamato, non ha inciso minimamente “sull’effettivo svolgimento del periodo di formazione” cui era correlata la corresponsione della borsa. Quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, rappresenta – come più sopra detto – “l’adeguata retribuzione” prevista per il periodo di formazione di cui trattasi e, pertanto, appare priva di fondamento la tesi attorea secondo la quale “il reddito extra borsa percepito dal medico in formazione in ragione di prestazioni lavorative vietate e incompatibili dai precetti comunitari e nazionali”, (sic) “rende priva di causa l’elargizione della borsa di studio che, appunto, nessuna finalità “retributiva” può più realizzare poiché il destinatario della borsa percepisce aliunde una fonte di sostentamento economico – durante la frequenza del corso -, ciò, pertanto, con deviazione della pubblica erogazione dalla finalità prevista ex lege e dovendosi, allora, considerare illecita la percezione/incasso della borsa de qua”. Il Collegio rileva inoltre che “è del tutto evidente che “adeguata remunerazione” non significa “unica remunerazione”, e ciò perché essa inerisce solamente all’attività di formazione dei medici a tempo pieno, obbligati a frequentare i corsi secondo la tempistica per essi prevista.