CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Sicilia) – Revoca anticipata del Direttore
amministrativo dell’ASL: la vicenda sottoposta all’esame del
Collegio concerne un’ipotesi di danno patito dall’Azienda
Sanitaria di Siracusa per la revoca asseritamente illegittima
dell’incarico di Direttore Amministrativo da parte del Direttore
Generale in anticipo rispetto ai termini pattuiti con il contratto di
conferimento dell’incarico. Ciò ha comportato una condanna in sede
civile dell’Amministrazione sanitaria a favore del Direttore
Amministrativo. La Procura contabile, pertanto, ha convenuto in
giudizio il —-, nella qualità di Direttore Generale della ASL
Siracusa all’epoca dei fatti, al fine di sentirlo condannare al
risarcimento del danno subito dall’Azienda sanitaria pari ad Euro
33.828,45, oltre interessi legali e rivalutazione. I fatti sono già
stati oggetto di valutazione da parte del Giudice del Lavoro, sia in
primo grado che in grado di appello. Il Giudice civile, in
accoglimento delle richieste del —-, ha reputato il provvedimento
di revoca dall’incarico di Direttore Amministrativo illegittimo ed
ha condannato l’Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni subiti
dal —-.
Il Collegio della Corte dei Conti ha
valutato che il danno subito dall’Azienda Sanitaria é
riconducibile alla condotta gravemente colposa posta in essere
dall’allora Direttore Generale. “E’ innegabile, quindi, che la
condotta del —- sia stata caratterizzata da colpa grave per lo
spirito ritorsivo che l’ha chiaramente sorretta, con l’unico di
fine di accontentare personali interessi e soddisfazioni, ben lungi,
quindi, dal perseguimento del pubblico interesse. Alla luce di quanto
argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno
erariale, il Collegio condanna, pertanto, —– a pagare a favore
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa la somma complessiva
di Euro 33.828,45 con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo
gli indici i.s.t.a.t., dall’avvenuto pagamento fino e al giorno del
deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali
sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo” (sentenza nr. 1107/13).