La giurisprudenza contabile ha affermato che la colpa dei medici deve essere dimostrata nel caso concreto, né appare idonea (per la configurazione della responsabilità) l’astratta violazione delle linee guida per determinare la colpa grave dell’ operatore sanitario e, quindi, nella specie l’osservanza delle medesime linee guida esclude la responsabilità sanitaria a titolo di colpa grave. La Corte dei Conti, inoltre, rileva che nel giudizio per danno erariale, ai fini dell’accertamento del nesso causale tra illecito e danno, non vige la regola, propria del procedimento penale, della prova “oltre il ragionevole dubbio ma quella civilistica e meno rigorosa della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”. Pertanto, la disamina della condotta del sanitario non appare ascrivibile ad omessa tempestiva diagnosi attribuibile alla colpa grave in quanto solo una prognosi postuma può fondare una responsabilità.
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