CORTE DEI CONTI – Sez. Giur. Sicilia – Garza dimenticata nell’addome del paziente: danno indiretto cagionato all’ASL che i chirurghi debbono risarcire (sentenza nr. 382/14).
FATTO: In data 2 novembre 1995, infatti, la —– aveva subito un intervento di colecistectomia da praticarsi, secondo quanto pianificato in sede di programmazione dell’intervento medesimo, con la tecnica meno invasiva della video-laparoscopia. In corso di intervento, però, avendo l’introduzione dell’ago di Verres e del trocar primario, causato la lesione della arteria iliaca destra e del mesentere, con conseguente emorragia endoperitoneale, i sanitari furono costretti a proseguire l’intervento con la più invasiva tecnica della laparotomia mediana xifombelicale. Dopo l’intervento, però, la sig.ra —– continuò ad accusare forti disturbi nella zona addominale e, a seguito di diversi accertamenti, in data 20 ottobre 2000, fu diagnosticata la presenza di un corpo estraneo nell’addome, in zona da definire. Solo in data 16 novembre 2000, la —- si sottopose a nuovo intervento chirurgico per diagnosi “corpo estraneo intra-addominale”. L’intervento portò alla rimozione di un voluminoso corpo estraneo costituito da una fettuccia di stoffa, c.d. garza, la cui forte aderenza ad un’ansa ileale, provocò la resezione di un tratto intestinale con conseguente anastomosi latero-terminale e successiva cicatrice xifo-sotto-ombelicale lunga circa 20 cm, ipocromica ed in parte rientrante, con conseguente deformazione della cicatrice ombelicale.
DIRITTO: La “dimenticanza” involontaria di strumenti di sala operatoria all’interno dell’addome di un paziente rivela indubbiamente una grossolana imperizia ed una macroscopica violazione di elementari regole comportamentali che il chirurgo è tenuto a rispettare nello svolgimento delle sua professione, con ciò incarnando innegabilmente quella colpa grave utile a realizzare un’ipotesi di responsabilità censurabile innanzi a questa Corte. Gli odierni convenuti, si sono chiaramente resi responsabili di un evento gravemente colposo e il grado della colpa è ancor più grave se si considera, che il quadro clinico che gli odierni convenuti avevano davanti, presentava tutte quelle caratteristiche (localizzazione dell’intervento in zona addominale, fisico corpulento della paziente, emorragia, inaspettata conversione di un intervento di laparoscopia in un intervento di chirurgia ordinaria) che avrebbero dovuto allertare i sanitari nello svolgimento delle operazioni di c.d. “conta” e far tenere agli stessi un grado di prudenza superiore alla media, onde evitare il peggio. Alla luce di quanto esposto non può non riconoscersi come il danno patrimoniale subito dalla ASP di Trapani non possa non ricollegarsi all’operato degli odierni convenuti, in quanto conseguenza immediata e diretta della loro condotta imprudente. A nulla rileva il fatto che gli odierni convenuti abbiano già pagato la loro quota di danno in sede civile.