CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità del chirurgo che non informa il paziente dei rischi dell’intervento estetico. Le caratteristiche e le finalità del trattamento medico-estetico, impongono un’informazione completa proprio in ordine all’effettivo conseguimento del miglioramento fisico e – per converso – ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica (sentenza nr. 12830/14).
FATTO: —- convenne, davanti al tribunale di Perugia, il Dott. —- chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla. Il —, costituitosi, contestò il fondamento della domanda e chiamò in giudizio la propria assicuratrice —- compagnia di Assicurazioni spa, oggi ——Assicurazioni spa.Il tribunale, con sentenza del 12.9.2005, rigettò la domanda. A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello che, sull’appello principale proposto dalla —-, accolse la domanda condannando il — al risarcimento del danno; rigettò, invece, quello incidentale del —- in ordine alla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Nel giudizio di appello si costituì anche la —— Assicurazioni contestando che l’appellante avesse azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice e che l’azione di garanzia svolta dal professionista fosse fondata. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione.
DIRITTO: Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l’informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l’accertamento, invece necessario quando l’intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato. La causa della responsabilità del medico risiede in una sua negligenza del dovere informativo, non in un errore di applicazione della tecnica chirurgica, evento questo che costituiva oggetto del rischio assicurato, come risulta dal contratto stipulato tra le parti e prodotto in primo grado, il cui rischio relativo alla responsabilità per danno estetico cagionato al paziente è garantito per il solo caso di danno causato da errore tecnico nell’intervento, come emerge dalle condizioni aggiuntive di polizza depositate anche dal professionista