CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – IRAP e medici convenzionati con il SSN: la presenza di un dipendente part-time non è sufficiente a determinare la soggezione della contribuente ad IRAP (sentenza nr. 8921/14).
FATTO: La Dott. —- ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG 19/10/12 del 22 marzo 2012, che rigettava l’appello della contribuente affermando la non spettanza alla Dott.ssa —- del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2007.2. La Agenzia si è costituita in giudizio.
DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non ha considerato che le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare la soggezione della contribuente ad IRAP. Specie in considerazione del fatto che i due dipendenti, che sono stati rilevati per alcuni periodi, svolgevano nel loro insieme l’orario di un segretario part time. Né è sufficiente al fine dell’assoggettamento ad IRAP la sussistenza di spese per immobili, e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività professionale; non essendo concepibile un professionista che non utilizzi un immobile, ed essendo proprio dei medici di base il ricorso a terzi non dipendenti, ad esempio per le sostituzioni. Per queste motivazioni la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del medico e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG.