CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Irap medici: costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni impositive.
FATTO: l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze 3.11.2008, che, a conferma della sentenza C.T.P. di Firenze n. 71/08/2005, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così riconoscendo la illegittimità dell’atto di silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione al contribuente che, per gli anni dal 1998 al 2000, aveva chiesto il rimborso dell’IRAP, sul presupposto – già ritenuto dalla C.T.P. – del difetto dei requisiti perché l’attività professionale espletata (medico convenzionato con il S.S.N.) fosse assoggettabile all’imposta. Ritenne in particolare la C.T.R. che, all’esito della verifica condotta in concreto sull’attività del contribuente, svolta con un’organizzazione senza capitali e collaboratori, per il tramite dei documenti reddituali fosse stata acquisita la prova del citato requisito esonerativo.
DIRITTO: Nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – ha ritenuto che il sopra descritto accertamento, invero, non sia stato correttamente espletato dal giudice di merito, tanto più alla luce del principio per cui costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Il Collegio ha rilevato che, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte cost. n. 156/2001, l’assoggettamento ad IRAP dell’attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti ne postula una valutazione complessiva, da effettuarsi sulla scorta di tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta. In particolare la Corte ha evidenziato che l’Agenzia dell’Entrate aveva riportato puntualmente la sussistenza e l’apprezzabilità quantitativa di beni strumentali, delle spese relative ad immobili e compensi corrisposti a terzi da parte del contribuente. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi introdotto un severo dato di contraddizione del quadro giustificativo generale, facendo così risaltare la differenziazione organizzativa dell’attività del medico-contribuente quale assunta proprio attraverso le risorse materiali e contrattuali emerse dalle dichiarazioni dei redditi e dai modelli presentati negli anni in esame. La Corte ha quindi concluso che la motivazione della decisione impugnata è carente, dovendo un nuovo esame degli stessi fatti riesprimere un aggiornato giudizio di loro congruità o incoerenza rispetto alla fattispecie astratta selezionata. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate (sentenza nr. 1576/14).
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.