CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – L’Ordine non può censurare la pubblicità senza chiare motivazioni. Fatto: Con deliberazione in data 13 ottobre 2010, la Commissione albo odontoiatri dell’Ordine di —– ha irrogato al dott. —–la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione di odontoiatra per mesi tre, avendolo ritenuto colpevole tra l’altro di violazione degli artt. 55 e 56 codice deontologico, per non avere usato la dovuta cautela nel fornire, negli articoli apparsi sulla rivista "—–", una efficacia e trasparente informazione al cittadino, per aver diffuso a mezzo stampa, Internet ed altri mezzi, una informazione arbitraria e discrezionale, priva di dati oggetti vi e controllabili, e per non avere escluso qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale, personale o a favore di altri. Diritto: è illegittimità la decisione sanzionatoria perché in contrasto con la disciplina che informa la materia della pubblicità sanitaria ed i riflessi che essa assume sul codice di deontologia medica, e comunque adottata senza un reale supporto argomentativo. Pertanto la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, omettendo di esaminare le doglianze sul punto dal dott. —–, non spiega il percorso logico seguito per giungere alla decisione impugnata, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che nel provvedimento impugnato "vengono esaminate in modo dettagliato ed esauriente le circostanze di fatto contestate al ricorrente, alle quali sono puntualmente ricollegate le violazioni delle norme che disciplinano l’attività degli iscritti all’albo degli odontoiatri": ma non da conto di quali sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario relativo all’attività odontoiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e che cosa consenta di qualificare servili o autocelebrativi le pubblicazioni e gli articoli apparsi sulla rivista (sentenza nr. 870/14).
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