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Corte di Cassazione Civile: MMG e assistiti eccedenti il massimale consentito

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE (Sez. Lavoro) – Medici di Medicina Generale: pagamento quote assistiti presi in carico in misura eccedente il massimale consentito. Ove il sanitario abbia preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito dall’accordo stipulato ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48, per i quali non è previsto alcun compenso, va escluso che sia configurabile un diritto al risarcimento del danno per i compensi non percepiti, trattandosi di pretesa fondata su una condotta contra legem, che non può essere fonte di diritti soggettivi (sentenza nr. 8366/14).

FATTO: La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 9 giugno 2008, in riforma della decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla Regione Lazio avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta del dott. —-, medico convenzionato con la ASL ROMA C, per il pagamento della somma di L. 17.130.970, ha revocato tale decreto, accogliendo l’opposizione. Il dott. —, assumendo di aver preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito e di non aver percepito, per quelli fuori dal limite, i relativi compensi, aveva fatto ricorso al procedimento monitorio. La Corte di merito ha ritenuto infondata la domanda, rilevando che la Regione non aveva autorizzato il superamento del limite degli assistiti; che il dott.—non aveva dimostrato di aver prestato effettivamente assistenza sanitaria ad un numero di pazienti superiore a quelli assegnatigli; che non ricorrevano i presupposti per la condanna della Regione a titolo di indebito arricchimento, occorrendo al riguardo oltre che la prova, da parte del medico specialista, della propria diminuzione patrimoniale e dell’oggettivo vantaggio (in termini economici) per la controparte delle prestazioni rese, anche l’accertamento da parte dell’azienda pubblica della loro utilità in termini di effettiva e concreta corrispondenza di dette prestazioni alle esigenze del servizio pubblico. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dott. —. La Regione Lazio ha resistito con controricorso.

DIRITTO: La corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – ha affermato che ove il sanitario abbia preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito dall’accordo stipulato ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48, per i quali non è previsto alcun compenso, va escluso che sia configurabile un diritto al risarcimento del danno per i compensi non percepiti, trattandosi di pretesa fondata su una condotta contra legem, che non può essere fonte di diritti soggettivi. Non assume rilievo, in mancanza di autorizzazione a superare tale limite, l’eventuale inadempimento dell’ASL all’obbligo di trasmettere il tabulato periodico dei nominativi degli assistiti in carico al sanitario convenzionato, ponendosi i due adempimenti in rapporto di reciproca autonomia, tale da escludere che la condotta dell’amministrazione integri una causa di giustificazione per il medico che ometta di ricusare quelli in eccesso rispetto al massimale, dovendo quest’ultimo sapere quanti e quali assistiti abbia in carico. Né è esperibile, da parte del sanitario, un’azione di arricchimento senza causa, difettando il presupposto della diminuzione patrimoniale, che deve essere provata dall’attore, non potendo presumersi detta perdita economica sulla base del numero degli assistititi ultramassimale, non necessariamente giovatisi delle cure delle mediche.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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