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Corte di Cassazione Civile: Ordini e procedimento disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri: procedimento disciplinare. La confessione dell’incolpato è in grado di fondare eventualmente anche da sola l’accertamento di responsabilità e la conseguente comminatoria (sentenza nr. 2613/14).

FATTO: Con ricorso 27 maggio 2005 il Dott. —–, medico chirurgo convenzionato con la USL —-, ricorreva avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, D.P.R. n. 221 del 1950, art. 53 avverso la delibera 8 febbraio 2005 con la quale l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della —- gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi tre – ritenuta la violazione degli artt. 1, 3, 5, 6 e 12 del codice di deontologia medica – a fronte della seguente incolpazione: rilasciava prescrizioni mediche, per farmaci di cui alla tabella 4 prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 all’insaputa dei pazienti cui erano intestate, per uso personale nel periodo compreso tra il 24 settembre 2001 ed il 31 agosto 2003, incorrendo nei reati penali di cui agli artt. 81, 480 c.p. e art. 61 c.p., n. 2". A sostegno del ricorso deduceva che la delibera in questione: – aveva affermato la sua responsabilità disciplinare sulla base di un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Aosta in data 17 maggio 2004, erroneamente definita sentenza, in realtà priva di qualsivoglia accertamento del fatto (avendo egli subito, in sede penale, unicamente un rinvio a giudizio), e consistente nella sola applicazione della misura cautelare interdittiva della parziale sospensione dal pubblico ufficio di medico chirurgo convenzionato; – aveva affermato tale responsabilità anche sulla base delle dichiarazioni asseritamente ammissive da lui rese avanti alla commissione disciplinare, ma in realtà insufficienti a fondare l’accertamento di responsabilità; – aveva comunque comminato una sanzione eccessiva, anche in considerazione del fatto che il comportamento addebitato non aveva leso la salute dei pazienti, si era protratto per un breve periodo ed aveva infine dato luogo a spontanea resipiscenza. Con decisione n. 29 del 7 agosto 2007, la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie accoglieva il ricorso del Dott. —- ed annullava il provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo si era principalmente basato su un’ordinanza cautelare interdittiva emessa dal GIP ex art. 289 c.p.p., di per sé inidonea – vieppiù a fronte del principio di separatezza tra giudizio penale e giudizio disciplinare – a concludere il procedimento penale, e ad "accertare in modo definitivo, nemmeno rispetto al grado di giudizio in cui è emessa, i fatti sanzionati". L’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della — proponeva ricorso avverso tale decisione ex art. 111 Cost. e D.P.R. n. 221 del 1950, art. 58 cit., formulando un unico ed articolato motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 38, 39, 47 e 66 D.P.R. cit..

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della — in quanto “l’Ordine professionale aveva chiaramente sostenuto (ed anche di ciò viene dato atto del provvedimento qui censurato:pag. 3) che il provvedimento sanzionatorio doveva invece essere confermato proprio perché fondato, oltre che sul provvedimento del GIP e sulle dichiarazioni rese dal prevenuto in sede penale, anche sulle medesime dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare, ovvero: ha ammesso i fatti contestatigli e cioè di aver fatto uso di sostanze stupefacenti e di aver abusato del suo status professionale redigendo false prescrizioni, a nome di suoi pazienti, per procurarsi e consumare le sostanze medesime". Segue, in definitiva, la cassazione della decisione qui impugnata, con rinvio alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione, la quale dovrà valutare la sussistenza dell’addebito anche alla luce dell’elemento probatorio di responsabilità rappresentato dalle dichiarazioni confessorie del Dott. —–

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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