CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Ordini professionali: procedimento e provvedimenti disciplinari. È nullo il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare se non contiene l’esposizione dei motivi (sentenza nr. 9227/14).
FATTO: Il Dott. —– ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 62 del 12.11.2012, depositata il 14.2.2013, pronunciata nei suoi confronti dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CEPPS). Con tale provvedimento la predetta Commissione ha rigettato il ricorso formulato dal sanitario avverso la decisione della Commissione Odontoiatri della provincia di —- (CAO – Commissione Albo Odontoiatri), adottata in data 15 febbraio 2011, che aveva irrogato in suo danno la sanzione disciplinare della "censura", per la riconosciuta violazione degli artt. 55, 56 e 69 del Codice Deontologico.; del D.Lgs. n. 187 del 2000, art. 3; della L. n. 175 del 1992, artt. 1, 2, 4 e 5, per violazione dei doveri inerenti alla professione medica in relazione ad un volantino pubblicitario diffuso dalla struttura in cui esso Dott.—- rivestiva il ruolo di Direttore sanitario. Resiste con controricorso il Ministero Salute.
DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che “è dunque incontestabile e di chiara evidenza che il suddetto provvedimento sanzionatorio impugnato è del tutto carente di motivazione ed è quindi radicalmente nullo. La necessità della motivazione dei provvedimenti in genere è un principio cardine nel nostro ordinamento giuridico e, ancor più in generale dello Stato moderno inteso come Stato di diritto. L’obbligo di motivazione in linea generale trova il suo fondamento nelle norme di legge che regolano le varie tipologie di processo: civile, penale, amministrativo, disciplinare, tributario, arbitrale. Vi sono tuttavia particolari norme che prevedono siffatto obbligo espressamente per determinati settori. Nella fattispecie tale obbligo è previsto ex professo dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 47 (Approvazione del regolamento..sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) che commina la nullità del provvedimento che infligge la sanzione disciplinare se non contiene l’esposizione dei motivi”. La decisione del Commissione Odontoiatri della provincia di — deve contenere infatti l’indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte, nonché l’esposizione dei motivi, la cui carenza comporta la nullità della decisione stessa. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato; la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; di conseguenza va dichiarata la nullità della decisione della Commissione Odontoiatri di —- (CAO – Commissione Albo Odontoiatri) adottata in data 15 febbraio 2011.