CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Professioni sanitarie, provvedimenti disciplinari: decorrenza del termine di prescrizione. La prescrizione decorre dalla data di commissione del fatto contestato e non dalla conoscenza dello stesso da parte dell’Organo disciplinare (sentenza nr. 9860/14).
FATTO: La proprietaria di una cavalla purosangue presentò un esposto (il 17 novembre 2008) per denunciare che (nel 2003) il veterinario Dott. — aveva provveduto all’inseminazione artificiale con un seme di uno stallone diverso da quello concordato e aveva attestato come avvenuta l’inseminazione concordata nel certificato (del maggio 2003), rilevante ai fini dell’iscrizione presso l’UNIRE. In esito al procedimento disciplinare avviato nel 2009, l’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Rovigo inflisse la sanzione della censura al medico, ravvisando la violazione dell’art. 17 del Codice deontologico. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie respinse il ricorso proposto dal professionista, con decisione del 9 agosto, notificata il 28 agosto 2010.2. Avverso la suddetta decisione, il Dott. — ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero della Salute – Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, deducendo il difetto di legittimazione passiva, oltre l’infondatezza. Il ricorrente, premesso che i fatti oggetto dell’addebito si sono verificati nella primavera del 2003 e non oltre il maggio del 2003 (data della compilazione del certificato), sostiene che l’azione era prescritta quando, nel novembre del 2008, fu proposto l’esposto al Consiglio dell’ordine provinciale, essendo rilevante solo il momento del fatto e non la conoscenza dello stesso da parte dell’Ordine. Aggiunge che, a maggior ragione, l’azione era prescritta al momento dell’avvio del procedimento disciplinare, nell’agosto del 2009. Precisa che, nella specie, non si era verificato alcun effetto interruttivo in relazione all’azione penale, mai esercitata; richiama la decisione di legittimità (Cass. 2 marzo 2006, n. 4658), che ha ritenuto irrilevante la non conoscenza da parte dell’organo disciplinare dell’avvenuta definizione del processo penale. 3. La censura va accolta.
DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del seguente principio di diritto: "Nell’ipotesi in cui il fatto per cui si procede disciplinarmente nei confronti dei sanitari non abbia rilevanza penale (o, comunque, non sia iniziato il procedimento penale), ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.P.R. n. 221 del 1950, art. 51, rileva – come per l’illecito penale – la data di realizzazione dell’illecito cui l’azione disciplinare si riferisce e non la data in cui l’Organo disciplinare ha avuto conoscenza dello stesso". Nella specie, l’azione era già prescritta nel novembre 2008, al momento della presentazione dell’esposto al Consiglio dell’Ordine, e, quindi, anche al momento (2009) dell’avvio del procedimento disciplinare, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento del fatto (non oltre il maggio del 2003, con la compilazione del certificato). La Corte Suprema di Cassazione rileva quindi che “la decorrenza dalla data della realizzazione dell’illecito disciplinare è, infatti, in linea con la natura sostanziale della prescrizione di ogni illecito, e quindi anche disciplinare o penale, che dia luogo a poteri autoritativi di irrogazione della sanzione, stante la ratio comune, costituita dal progressivo affievolimento, con il passare del tempo, dell’esigenza di reagire all’illecito per il venir meno dell’interesse pubblico all’esercizio della potestà punitiva”.