CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Medici di medicina generale: l’ammontare del reddito non è rilevante ai fini dell’IRAP.
La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sentenza nr. 11919/14).
FATTO: La CTP di Siena ha accolto il ricorso proposto da —-, esercente l’attività di medico generico convenzionato con il SSN, avverso cartella esattoriale avente ad oggetto pagamento IRAP per il 2001. Con sentenza depositata il 16-10-2008 la CTR Toscana ha accolto l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR ha ritenuto, in base agli elementi ed alla documentazione prodotta in giudizio, che l’attività professionale di medico svolta dal contribuente era caratterizzata da una organizzazione di beni strumentali di rilevanti dimensioni, in grado di influire positivamente sul valore dei servizi professionali e sulla entità dei ricavi annui. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito l’Agenzia con controricorso.
DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che “l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e che le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo; per quanto in particolare rileva nel caso di specie, va infine ribadito che in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" . La Corte Suprema di Cassazione ha inoltre affermato che “in tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, in base alla previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.2, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.