CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Responsabilità professionale medica: il danno da perdita di chance di sopravvivenza è un bene risarcibile (sentenza nr. 7195/14).
FATTO: Il Sig. —–., essendo deceduta sua moglie, —–., a causa di aggravata patologia neoplastica, citò in giudizio risarcitorio il ———— (—-) di —–, sostenendo che, per fatto e colpa dei dipendenti o collaboratori di questo, vi era stato un erroneo trattamento terapeutico (riscontrato un tumore ovarico, i chirurghi, anzichè limitarsi al solo ovaio colpito dalla neoplasia, avrebbero dovuto asportare anche l’altro ovaio e l’utero) che aveva comportato la perdita di chance di sopravvivenza e/o l’accelerazione del decesso della signora, all’epoca dei fatti cinquantenne.Il Tribunale di Pordenone, pur prendendo atto delle conclusioni della CTU che aveva riconosciuto l’errore medico, respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Trieste.I giudici d’appello, per giungere alle proprie conclusioni, hanno fatto riferimento agli esiti della CTU ed hanno, in primo luogo, ritenuto che nella specie, in cui la patologia tumorale all’epoca dell’intervento era classificabile allo "stadio terzo" (stadio al quale le probabilità di sopravvivenza a cinque anni non superano, come evincibi-le dalla statistiche epidemiologiche, il 41% dei casi, anche in ipotesi di intervento chirurgico corretto, e comunque non sono prevedibili, sempre in tale ipotesi, le possibilità di sopravvivenza oltre il quinquennio), la condotta dei sanitari non potesse essere ascritta a concausa della morte della donna. Quindi, hanno affrontato separatamente il danno derivante da perdita di chance, escludendone comunque la risarcibilità, sull’assunto che sarebbero riscontrabili due orientamenti giurisprudenziali di legittimità: l’uno, per il quale, consistendo la chance nella perdita di una consistente possibilità di conseguire un risultato utile, la risarcibilità presupporrebbe comunque una probabilità di danno di almeno il 50%; l’altro, per il quale il danno sarebbe risarcibile anche "in presenza di margini statistico probabilistici inferiori alla soglia del 50%". Dato ciò, hanno deciso nel senso del primo asserito orientamento, ritenuto prevalente in materia di risarcimento per lesione del diritto alla salute.La Corte d’Appello ha perciò rigettato il gravame, compensando tra le parti le spese di lite.Propone ricorso per cassazione il —- attraverso tre motivi. Risponde con controricorso il —.
DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità medica, da luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto”. Pertanto la Corte di Cassazione ha rilevato che “una volta accertato il nesso causale tra l’errore medico ed il mancato rallentamento della progressione della malattia o comunque tra l’errore medico e l’accorciamento della possibile durata della vita, secondo quanto sopra, la perdita di questa chance è comunque, in ipotesi, risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile”