Le disposizioni che, fino al 25 novembre 2015, escludevano i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale dall’applicazione dei limiti relativi all’orario massimo settimanale e al riposo giornaliero non costituivano, di per sé, una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea, tale da determinare la responsabilità risarcitoria dello Stato. Resta tuttavia ferma l’eventuale responsabilità delle aziende sanitarie per il concreto superamento dei limiti di orario o per la mancata fruizione dei riposi, con conseguente diritto al risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.
