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Corte di Cassazione Civile: sospensione di diritto e radiazione dall’Albo dei Medici Chirurghi

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Sospensione di diritto e radiazione dall’Albo dei Medici Chirurghi: no allo scomputo dei termini perché la sospensione di diritto di cui all’art. 43 del D.P.R. 221/50 è una sanzione del tutto autonoma rispetto a quella della radiazione di cui all’art. 50 dello stesso D.P.R. (sentenza nr. 6179/14).

FATTO: In data 6-6-2003 l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino veniva a conoscenza del fatto che nell’anno 1995 il Dott. — era stato sottoposto a procedimento penale, insieme ad altri pubblici dipendenti, per concussione, corruzione ed abuso di atti d’ufficio; l’Ordine prendeva atto inoltre che con sentenza del Tribunale di Torino del 6-10-1998 successivamente passata in giudicato l’ — era stato condannato a tre anni undici mesi e venti giorni di reclusione ed all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. In data 12-8-2003 la Commissione Medica, viste le sentenze di condanna e la suddetta misura interdittiva, deliberava la sospensione di diritto dall’esercizio della professione dell’ —- ai sensi del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 43 e l’attivazione dei relativi accertamenti disciplinari; il Dott. — proponeva ricorso alla CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) che respingeva il gravame. Successivamente l’ — veniva radiato dall’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi con Delibera del suddetto Ordine del 30 giugno 2008, che non veniva impugnata. A seguito di istanza dell’ —- del 22-3-2010 di reiscrizione nell’Albo il Consiglio dell’Ordine con delibera in pari data la respingeva, posto che il sanitario aveva dichiarato di non aver ancora ottenuto la riabilitazione, e che ad ogni modo dalla data della radiazione non era ancora decorso il termine di cui al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 50.

DIRITTO: La decisione impugnata ha rilevato che l’ —- aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Ordine di appartenenza aveva rigettato la sua istanza di reiscrizione all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Torino in base all’interpretazione letterale del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 50, secondo la quale detta istanza non può essere ammessa prima del decorso di un periodo di cinque anni dal provvedimento, sostenendo una diversa interpretazione di tale norma in combinato disposto con il medesimo D.P.R. n. 221, artt. 40 e 43, in base alla quale sarebbe da computare, ai fini della determinazione complessiva della sanzione, il periodo di sospensione già sofferto a titolo cautelare; la CCEPS, invece, ha ritenuto corretto il diverso orientamento in proposito espresso dall’Ordine, anche alla luce del parere rilasciato dal Ministero della Salute con nota del 21-10-2011; La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che l’assunto del ricorrente, secondo cui il periodo di sospensione cautelare dovrebbe essere scomputato dalla sanzione disciplinare inflitta, essendo sostanzialmente una anticipazione della sanzione stessa, è infondato. Invero il D.P.R. n. 221 del 1950, art. 50, prevede che "il sanitario radiato dall’albo può essere reiscritto, purchè siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta"; è quindi evidente, alla luce dell’inequivocabile disposizione ora richiamata, che la reiscrizione all’Albo del sanitario radiato, comunque frutto di una delibazione che involge chiari profili di discrezionalità al riguardo del comportamento tenuto dal sanitario nel periodo di tempo successivo alla radiazione, non può avvenire prima della maturazione del suddetto termine quinquennale decorrente dall’adozione dal provvedimento sanzionatorio, ritenuto lo spazio temporale minino per valutare la possibilità di accoglimento della domanda di reiscrizione; la sospensione di diritto di cui all’art. 43 dello stesso D.P.R. subita dall’ —- è invece sanzione del tutto autonoma rispetto a quella della radiazione, come è confermato dall’art. 40 del citato D.P.R., che prevede tali sanzioni disciplinari distinte l’una dall’altra; in tal senso deve rilevarsi che l’art. 43 sopra citato disciplina la sospensione di diritto dall’esercizio della professione come conseguenza diretta di determinati presupposti ivi indicati e la previsione della sua durata fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata; la radiazione, invece, consegue ad un distinto procedimento disciplinare e, data la sua maggiore gravità rispetto alla sanzione della sospensione, risolvendosi nel radicale provvedimento dell’espulsione dall’Albo del sanitario radiato, prevede una disciplina specifica, come si è già visto, per conseguire la reiscrizione. Da tali considerazioni discende la conseguenza che la possibilità di scomputare dal richiamato termine quinquennale di cui all’art. 50 del DPR n. 221 del 1950 la durata del periodo di sospensione dall’esercizio della professione subito dall’ —- è esclusa in radice dalla evidenziata diversità delle due sanzioni, aventi presupposti e finalità diverse; tale convincimento è indirettamente confermato dalla stessa pronuncia di questa Corte menzionata dal ricorrente a sostegno del suo assunto (Cass. 17-1-2001 n. 592), avendo tale sentenza affermato la possibilità della detrazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall’esercizio della professione dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta, trattandosi di misure omogenee, mentre nella fattispecie, come è evidente, non sussiste alcuna omogeneità tra la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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