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Corte di Cassazione: incompatibilità tra incarico di primario e libera professione extramoenia

CORTE DI CASSAZIONE (Sez. Lavoro) – Incarico di primario: incompatibilità. L’incompatibilità fra incarico primariale ed esercizio della libera professione extramoenia, di cui ai D.Lgs. n. 229 del 1999 e D.Lgs. n. 49 del 2000, riguarda anche i dirigenti nominati a seguito di concorso nazionale (sentenza nr. 8982/14).

FATTO: La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, rigettava la domanda di —, proposta nei confronti dell’Azienda USL n. (OMISSIS) di —– e diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto a conservare il posto e le funzioni di direzione dell’Unità di Oculistica con ogni effetto giuridico ed economico e facoltà di esercizio della libera professione extra moenia. A base del decisum la Corte del merito poneva la fondante considerazione secondo la quale la circostanza che il —-, nominato primario e preposto alla direzione del reparto fin dal 1 luglio 1995, non poteva ritenersi in quanto vincitore di concorso nazionale, solo per questo estraneo alle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 229 del 1999 e da quelle regionali. Tanto perché, secondo la Corte del merito, non solo l’impianto complessivo di detta legislazione non distingueva fra dirigenti designati in base a concorso nazionale e dirigenti nominati successivamente, ma anche perché lo impediva l’analisi delle specifiche disposizioni. In particolare la Corte territoriale rilevava che avendo il —- dichiarato, con atto dell’11 marzo 2000, di non optare per il rapporto in esclusiva, egli doveva reputarsi, per effetto del combinato disposto del D.Lgs. n. 49 del 2000, art. 1, comma 4 e del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 15 quinques, comma 7, decaduto dalla preposizione alla struttura con conseguente infondatezza della domanda. Avverso questa sentenza il —– ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato che la ratio decidendi fondante, su cui si basa la sentenza impugnata, è rappresentata dal rilievo secondo il quale avendo il ricorrente dichiarato, con atto dell’11 marzo 2000, di non optare per il rapporto in esclusiva, egli doveva reputarsi, per effetto del combinato disposto del D.Lgs. n. 49 del 2000, art. 1, comma 4 e del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 15 quinques, comma 7, decaduto dalla preposizione alla struttura non potendo il successivo mantenimento, per effetto di provvedimenti d’urgenza, della responsabilità del reparto valere ai fini dell’applicabilità della successiva legislazione. Ciò comporta che, nella specie, la Corte del merito non applica retroattivamente una disciplina legislativa abrogata, ma quella vigente al momento della originaria domanda giudiziale, risalente al 2000. La Corte Suprema di Cassazione precisa inoltre che “d’altro canto deve ritenersi che l’incompatibilità fra incarico primariale ed esercizio della libera professione extra moenia, di cui ai D.Lgs. n. 229 del 1999 e D.Lgs. n. 49 del 2000, riguarda anche i dirigenti, quali il —-, nominati a seguito di concorso nazionale non trovando alcun riscontro testuale, nella richiamata disciplina legislativa, la tesi secondo la quale, ai fini di cui trattasi, vi è distinzione fra dirigenti designati in base a concorso nazionale e dirigenti nominati successivamente”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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