CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Dirigente medico: licenziamento per giusta causa. Mancata partecipazione alle riunioni di equipe, critiche all’operato di un collega. E’ licenziato per giusta causa il dirigente medico che non partecipa alle visite collegiali di "equipe" e che fornisce ad un utente informazioni scorrette ed offensive circa l’esecuzione di un intervento chirurgico da parte di un suo collega (sentenza nr. 16381/14).
FATTO: Con sentenza dell’8/10 – 16/11/2010 la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’impugnazione proposta da — avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che gli aveva rigettato la domanda con la quale agli aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli il 15/12/1999 dall’Azienda ospedaliera – universitaria degli ospedali riuniti "———".Ha spiegato la Corte che gli addebiti disciplinari, che non rappresentavano delle ipotesi di responsabilità dirigenziale, erano consistiti nei seguenti fatti: – Il— aveva inveito violentemente contro un collega; il medesimo non aveva partecipato alle visite collegiali della squadra di lavoro ed aveva fornito ad un utente informazioni scorrette ed offensive circa l’esecuzione di un intervento chirurgico da parte di un suo collega. Ha aggiunto la Corte che tali addebiti erano in grado di minare il rapporto di fiducia ed erano, perciò, riconducibili al concetto di giusta causa del recesso, senza che si ponesse rispetto alla contestazione di tali condotte la necessità della previa affissione del codice disciplinare. Per la cassazione della sentenza propone ricorso —- .Resiste con controricorso la predetta Azienda ospedaliera.
DIRITTO: La Corte ha affermato che “nella fattispecie si trattava di violazioni avvertite dalla coscienza sociale quale minimo etico, quali, appunto, il fatto di inveire violentemente contro un collega di lavoro, fornire informazioni denigratorie sull’operato di un collega e non osservare le direttive di lavoro. Quindi, in tema di sanzioni disciplinari il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso imposto nella materia degli illeciti penali, dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all’organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite nel codice disciplinare da affiggere ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa o dei lavoratori, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare, poiché, in questi ultimi casi che possono legittimare il recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il potere sanzionatorio deriva direttamente dalla legge”