La Suprema Corte ha confermato la legittimità della duplice sanzione della interdizione dalle professioni di odontoiatra e di medico, applicata dalle rispettive Commissioni di albo nei confronti di un doppio iscritto (albo medici e albo odontoiatri) per avere agevolato l’esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto non abilitato. Infatti, in tema di ordinamento professionale, non esiste un divieto di instaurazione di un secondo procedimento per il medesimo fatto, sia in quanto non trova applicazione analogica l’art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), avendo la sanzione disciplinare finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi dalla sanzione penale, sia perché nessuna preclusione opera laddove sia ravvisabile un concorso reale di norme sanzionatorie.
