La Suprema Corte ha escluso sia una rilevanza normativa delle linee guida in materia sanitaria, sebbene siano un parametro di accertamento della colpa medica (Cass., 29/04/2022, n. 13510), sia, soprattutto, una generale rilevanza “parascriminante” delle stesse che non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta. Non senza osservare, ancora, come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, abbia chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità ex art. 3, comma 1 della cd. Legge Balduzzi trovi il suo invalicabile limite nell’addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia, e non anche quando l’esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente (Cass., 09/05/2017, n. 11208).
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