Corte di Cassazione Ord. 11 febbraio 2022, n. 4575 – Medici specializzandi

La Suprema Corte ha affermato che ai fini dell’adeguata remunerazione è opportuno distinguere la corrispondenza dall’equipollenza dei corsi in quanto, le specializzazioni italiane denominate “Igiene e Medicina Preventiva” e “Medicina del Lavoro” sono del tutto corrispondenti, e non meramente equipollenti, alle categorie di specializzazione denominate Community Medicine e Occupational Medicine, incluse nell’art. 7 della Direttiva n. 75/362; di conseguenza, la frequenza dei relativi corsi dà, per ciò solo, diritto all’adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto dell’equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione inclusi nelle direttive e/o istituti in almeno due paesi membri.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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