Corte di Cassazione Ord., 11 gennaio 2023, n. 509 – Medici e consenso informato

Posto che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente, ed ove queste lo consentano, per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario, la Suprema Corte ha affermato che si può intervenire con un TSO anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni quali: l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; la mancata accettazione da parte dell’infermo degli interventi terapeutici proposti; l’esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Infatti, nonostante, dal punto di vista normativo, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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