Secondo la Suprema Corte ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12 della l. n. 448/2001, che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere, le controversie, relative alla riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine delle professioni infermieristiche, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. Ciò in quanto l’evoluzione in materia della relativa disciplina, approdata nella legge 11 gennaio 2018, n. 3, di riordino della disciplina degli Ordini professionali sanitari, tra i quali l’Ordine delle professioni infermieristiche (art. 4), nell’individuazione dei compiti dell’organo del Consiglio direttivo come risultante dalla riforma, conferma la suddetta qualificazione come “tassa annuale”, in relazione alla medesima finalità di copertura della spese di gestione dell’ente.
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.