La Suprema Corte ha affermato che le operazioni di chirurgia estetica ed i trattamenti estetici, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiamo bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di cure o prestazioni mediche (alla persona), ai sensi, rispettivamente, della Dir. n. 2006/112/CE, art. 132, paragrafo 1, lett. b) e c), al contrario, se l’intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni. Pertanto, l’onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento ed al ristabilimento della salute delle persone, ai fini dell’esenzione da IVA, spetta al sanitario che esegue le relative prestazioni.
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