La Suprema Corte ribadisce l’orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici e autorevolmente riaffermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 257 del 1991”, “l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002” (Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20006).
Tale giurisprudenza di legittimità precisa, inoltre, che non può attribuirsi alcuna rilevanza, in senso contrario, all’argomento fondato sulla circostanza che la Commissione Europea avrebbe stigmatizzato la contrarietà al diritto comunitario di norme nazionali che precludono il pagamento di somme a titolo di interessi o rivalutazione: è, infatti, sufficiente rilevare, al riguardo, che il procedimento in cui tale posizione sarebbe stata espressa riguardava soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 – 1983, ai quali si è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, peraltro a partire dal 1 gennaio 1983, da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (sentenza 3 marzo 2022, in C – 590/20, della Corte di giustizia Europea, nonché Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278).