Secondo la Suprema Corte non è legittimo per i medici ospedalieri far confluire tutte le ore di guardia nell’alveo del lavoro straordinario in quanto trattasi di operazione contraria alle previsioni del c.c.n.l. che ha limitato tale facoltà a situazioni determinate da straordinarietà, eccezionalità e necessariamente circoscritte nel tempo. In particolare, il debito orario del medico viene soddisfatto sia con l’attività istituzionale, cd. lavoro diurno, sia effettuando turni di guardia notturna e festiva, sicché le guardie non costituiscono necessariamente lavoro straordinario. Dunque, le guardie sono le prime a dover essere utilizzate al fine di soddisfare il debito orario. Pertanto, nel caso in cui l’attività lavorativa prestata dal medico nell’arco di in un mese non sia sufficiente a colmare il proprio “debito orario”, egli può soddisfarlo aggiungendo alle ore effettivamente lavorate in quel mese, le eccedenze orarie accumulate nei mesi precedenti in cui, invece, ha prestato la propria attività oltre l’orario previsto (ferma restando, in caso di mancata fruizione a recupero, la cancellazione automatica, nei termini previsti dalla disciplina aziendale, delle ore eccedenti maturate).
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