Corte di Cassazione Ord., 20/12/2023, n. 35571- Medici specializzandi

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1 gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente, avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni. Ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.. Viceversa, se alla data del 1 gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio, continua a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.c, il previgente termine decennale per la sua residua durata. Se dopo il 1 gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso, a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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