La Suprema Corte ha affermato che la rideterminazione triennale delle borse di studio non è liquida ed esigibile, in quanto essa dipende da un provvedimento della pubblica amministrazione, che non risulta essere stato emesso. A contrastare la liquidità degli importi domandati è, allora, la considerazione che, dipendendo il loro ammontare da atti della pubblica amministrazione (le rideterminazioni triennali), essi non sono indicati in una misura fissa ab origine, diversamente dalla borsa di studio alla quale accedono, ma devono essere stabiliti, in concreto, dalla stessa pubblica amministrazione, con propri provvedimenti, in un secondo tempo. Pertanto, il credito concernente la rideterminazione triennale dell’importo della borsa di studio spettante ai medici specializzandi ex art. 6 della legge n. 257 del 1991 è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale.
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