La Suprema Corte ha affermato la responsabilità dell’Azienda sanitaria locale per la morte del medico deceduto d’infarto a causa dello stress, per il contatto col pubblico, cui è stato sottoposto dalla stessa Azienda sanitaria locale. Ciò in quanto il decesso del medico è stato causato dal suo mantenimento, da parte dell’Azienda sanitaria locale, nello stesso servizio nello svolgimento del quale aveva subito due infarti, senza adibirlo, come indicato dalla Commissione medica, allo svolgimento di mansioni diverse, meno stressanti e non comportanti contatti con il pubblico. È stata esclusa ogni rilevanza causale del pregresso stato morboso del medico, quale antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa della Azienda sanitaria locale. Pertanto, mentre le cause naturali non hanno avuto efficacia autonoma nell’evento morte del sanitario, la condotta omissiva dell’Azienda sanitaria locale si è posta come causa autonoma sufficiente alla produzione della morte del medico.
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