La Suprema Corte ha affermato che, al fine di stabilire se l’IRAP sia o meno a carico dello studio associato, la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria deve avere ad oggetto non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. In altri termini, il contribuente deve dedurre l’insussistenza dell’esercizio in forma associata, e non la mancata ricorrenza dei presupposti per il pagamento del tributo.
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