La Suprema Corte ha affermato che per gli specialisti ambulatoriali il rimborso chilometrico non va tassato. In tema di imposte sui redditi, infatti, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicchè hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione.
