La Suprema Corte ha precisato che l’IRAP si applica anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto l’insussistenza, non dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. Dunque, con tale ordinanza si ribadisce quanto affermato dal precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo essa implicita nella forma di esercizio dell’attività. In altri termini, l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, provando in tal modo che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.
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