Corte di Cassazione Ord. n. 9218/2022 – Medici specializzandi

La Suprema Corte ha affermato che, per i medici che hanno conseguito la specializzazione negli anni 1983-91, non è necessario indicare anche il numero di anni della specialità conseguita ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi. L’attore, infatti, ha l’onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all’epoca dei fatti, dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d’ufficio.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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