La Suprema Corte ha affermato che il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell’interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero-professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati trova, infatti, fondamento in termini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa, in precise norme di legge (artt. 48 L. n. 833 del 1978 e 8 D.Lgs. n. 502 del 1992) e senza dubbio gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possono comportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultando altrimenti essi radicalmente nulli, per contrasto con una disciplina la cui imperatività è evidente, stante l’impossibilità di costituire rapporti di impiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal fin previste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).
